Subentro

Ufficio competente: Servizio Utenza

Modalità inizio della procedura: La procedura ha inizio su istanza del richiedente ed ha come obiettivo il cambiamento dell’intestazione del contratto di locazione

Descrizione della procedura: La procedura si applica nei casi di:
A. Decesso dell’assegnatario;
B. Separazione, scioglimento del matrimonio tra coniugi, cessazione degli effetti civili dell’unione;
C. Cessazione della convivenza more uxorio;
D. Abbandono dell’alloggio.
Il subentro nel contratto di locazione è automatico e avviene con decreto del dirigente, fatta salva la verifica dei requisiti di chi subentra nell’intestazione del contratto. Hanno diritto al subentro nel contratto di locazione i componenti del nucleo familiare, purchè conviventi da almeno 2 anni, nell’ordine stabilito dalla legge:
– il coniuge;
– i figli legittimi;
– i figli naturali;
– i figli riconosciuti e adottivi;
– gli affiliati;
– il convivente more uxorio;

Note: L’Azienda verifica l’esistenza del diritto al subentro in capo al richiedente, che non sussistano condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio, che non sussista morosità

Modulistica necessaria per la richiesta di ampliamento (compilare ed inviare o consegnare all’Ater)