L’autogestione:
Obbligo, opportunità e un nuovo modo di vivere insieme servizi e spazi comuni
L’Autogestione è un obbligo di legge
E’ una forma organizzativa attraverso la quale gli inquilini dell’Ater possono gestire direttamente i servizi comuni presenti nel fabbricato nel quale abitano. Il presupposto primario della costituzione dell’Autogestione è la presenza maggioritaria degli assegnatari rispetto a coloro che hanno riscattato la propria unità immobiliare.
E’ la legge Regionale che impone obbligatoriamente la costituzione dell’Autogestione dei servizi comuni presso fabbricati di edilizia residenziale pubblica gestiti dall’Ater, definendole come soggetti giuridicamente autonomi in quanto capaci di esercitare i propri poteri attraverso un apposito Regolamento.
Come si costituisce un’Autogestione
– per iniziativa dell’Ater di Latina che convoca specifica assemblea di costituzione;
– per richiesta degli assegnatari in seguito alla quale l’Ater procede alla convocazione dell’Assemblea costitutiva.
L’Autogestione è una opportunità per gli assegnatari
FUNZIONE DELL’AUTOGESTIONE
Scopo e vantaggio dell’Autogestione, una volta formalizzata, è quella di offrirsi all’inquilinato, come opportunità di decidere, di caratterizzare, il proprio vivere e fruire servizi e beni comuni, (parti condominiali, utenze condominiali, manutenzione ordinaria di servizi accessori e di spazi a disposizione di tutti gli assegnatari del fabbricato). Come? Deliberando in sede assembleare le spese da sostenere, le modalità di sostenerle, di ripartirle secondo le tabelle millesimali che disciplinano la partecipazione dell’assegnatario di un alloggio ai rispettivi oneri.
Una opportunità per gli assegnatari: l’Autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, è uno strumento che per l’assegnatario rappresenta un percorso autonomo di determinazione del modo di vivere e nel proprio palazzo, ma soprattutto un modo più economico di gestirlo.
L’autonomia dall’Ente rispetto alle spese di manutenzione ordinaria, soprattutto quella avente per oggetto gli impianti (ascensore, elettrico etc.), infatti, solo e se deliberate in sede assembleare, permettono agli assegnatari di rivolgersi a ditte di propria scelta. Di conseguenza, non coinvolgendo l’Ater nell’esecuzione di lavori manutentivi, gli assegnatari possono gestire meglio i relativi costi: la richiesta di intervento dell’Ater per la manutenzione ordinaria degli spazi e dei servizi comuni, infatti, comporta la maggiorazione dei costi, nonché delle spese di rendicontazione. Rivolgendosi autonomamente a fornitori e ditte di propria scelta, gli assegnatari possono optare per soluzioni più convenienti e adatte alle proprie disponibilità.
L’Autogestione è un modo di gestirsi insieme attraverso procedure
COME OPERA L’AUTOGESTIONE
Il Regolamento dell’Autogestione, sottoscritto dagli assegnatari in sede di assemblea costitutiva della stessa, disciplina formalmente l’attività di una Autogestione, e più in generale, rappresenta la “guida” del suo funzionamento, indicando le modalità di esecuzione delle Assemblee, delle relative deliberazioni, le spese a carico dell’Autogestione (degli assegnatari) e quelle che invece vengono sostenute interamente dall’Ente in termini di manutenzione straordinaria, il ruolo e l’operatività del Presidente dell’Autogestione.
(Scarica il Regolamento delle Autogestioni al fine di apprezzarne l’utilità che offre agli inquilini per vivere al meglio la propria qualità di vita all’interno del fabbricato, della scala, del Complesso edilizio).
L’IMPORTANZA DEL PRESIDENTE DELL’AUTOGESTIONE
Il Presidente dell’Autogestione, rappresenta una figura, oltre che obbligatoriamente prevista quale organo, cardine, determinante l’efficiente svolgimento delle attività di Autogestione. L’articolo 25 del Regolamento, nell’elencare i suoi compiti, evidenzierà a chi lo legge, quanto l’applicazione dell’Autogestione coerentemente a quanto disposto dalle norme, dipenda dal suo operato. Sarà colui che si incaricherà di riscuotere dagli assegnatari le quote stabilite, di pagare i servizi, le ditte alle quali autonomamente l’Autogestione può delegare le prestazioni inerenti al funzionamento dei servizi. Egli è scelto direttamente dagli assegnatari, considerando dei preventivi offerti da Amministratori professionisti ai quali decidono di rivolgersi, oppure può essere uno degli assegnatari stessi, che dietro compenso o meno, può ricoprire tale incarico.
Questa ultima soluzione “interna” può permettere agli assegnatari di adattare meglio l’ amministrazione del proprio fabbricato ai bisogni di che vive direttamente. La carica del Presidente è pro-tempore, nel senso che è un incarico rinnovabile annualmente, ed egli ha facoltà di dimettersi in qualunque momento nelle modalità disciplinate dal Regolamento. La sua nomina, la sua conferma, le sue dimissioni devono comunque avvenire all’interno dell’Assemblea e riscontrabili nel conseguente verbale. Ad ogni modo il Presidente p.t. dell’Autogestione è l’interfaccia fra gli assegnatari di un fabbricato, il loro modo di fruire e di partecipare al funzionamento dei servizi comuni, e l’Azienda con il proprio Ufficio Autogestioni.
NON SOTTOVALUTARE L’IMPORTANZA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea, le cui modalità di convocazione, di esecuzione, di deliberazione, sono ben descritte nell’articolo 21, è l’occasione per eccellenza per il confronto e la decisione da prendere su problematiche inerenti i servizi e la manutenzione degli spazi comuni. Ciò che si delibera, e che è verbalizzato nella stessa, garantisce all’Autogestione di agire nella correttezza, oltre che democraticamente e in maniera rappresentativa dei bisogni di tutto un inquilinato.
L’EVOLUZIONE DELL’AUTOGESTIONE
L’Autogestione, una volta costituita, non è una soluzione definitiva, nel senso che, dal momento in cui nel fabbricato il numero dei proprietari negli anni diviene superiore a quello degli assegnatari, in seguito all’iniziativa dell’Ater di Latina, viene convertita in Condominio. Il Condominio è una soluzione nella quale l’Ater risponderà esclusivamente per gli alloggi (e i relativi assegnatari) dei quali è ancora proprietario. A differenza del Condominio, nell’Autogestione, l’assicurazione del fabbricato è in capo all’Ente e la partecipazione alla relativa spesa è esclusivamente di competenza dell’Ater, rimanendo l’assegnatario esente.
L’AUTOGESTIONE COME NUOVA RELAZIONE CON L’ATER
L’autonomia nella gestione dei servizi comuni ovviamente non è assoluta rispetto alle responsabilità e ai poteri dell’Ente. Si parla sempre di fabbricati di proprietà dell’Ater che adotta tale forma organizzativa nelle seguenti prospettive: – alleggerire l’attività dell’Ente; – garantire l’autonomia nella gestione dei servizi da parte di chi vi abita; Per questo motivo la relazione con l’Ater semmai si ridefinisce, perché l’Azienda, attraverso l’Ufficio Autogestioni (Servizio Utenti), agisce nel monitoraggio delle stesse, nella costituzione, nel rimborso ai Presidenti delle Autogestioni, delle quote non corrisposte dagli assegnatari inadempienti, nel recupero delle morosità direttamente dagli assegnatari attraverso procedure ordinarie e/o legali.